Bonus 50% pubblicità

Bonus pubblicità, a ottobre le domande per ciascun mezzo di informazione


Differita la finestra temporale. Per tutto il mese di ottobre si potrà fare domanda per il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari nel biennio 2021-22

Ritorna con più vigore il bonus pubblicità con la possibilità di presentare le domande di prenotazione dal 1 al 31 ottobre allo sportello telematico dell'Agenzia delle entrate. Proprio l’aggiornamento della piattaforma telematica che ha causato lo slittamento temporale della finestra, inizialmente prevista per il mese di settembre.

In fase di conversione del decreto legge Sostegni bis (dl n. 73/2021, art. 67) è stato deciso di prorogare l’agevolazione a tutto il biennio 2021 e 2022 e di estenderne il beneficio anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, che si aggiungono a quelli sui giornali.

Pertanto ora il bonus pubblicità consiste nel 50%, sotto forma di credito d’imposta, dell’importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati su ciascun mezzo di informazione.

Beneficiari dell’agevolazione sono imprese e lavoratori autonomi, sotto qualsiasi forma giuridica, dimensione aziendale e regime contabile, nonché enti non commerciali. Coloro che hanno già effettuato la domanda nel primo periodo di apertura dello sportello (a marzo 2021) possono presentarne una nuova, altrimenti resterà valida quella già trasmessa che sarà aggiornata in base ai nuovi criteri.

Il credito d’imposta nel 2021 può essere richiesto anche da chi effettua investimenti inferiori rispetto al 2020, da chi non ha effettuato del tutto investimenti nel 2020 oppure da chi avviato l’attività nel 2021. È utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi), ed è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Le risorse messe a disposizione per il bonus pubblicità ammontano a 90 milioni di euro per ciascuno dei due anni: di questi 65 milioni sono destinati agli investimenti sulla carta stampata (quotidiani, periodici) e sull’online, mentre i restanti 25 milioni per investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Il tetto dei 90 milioni rispetta i limiti dei regolamenti Ue in materia di aiuti di Stato, il cosiddetto temporary framework.

Per gli anni successivi dal 2023, salvo nuovi aggiornamenti, è infine previsto il ritorno alla normativa precedente (art. 57-bis del Dl 50/2017 convertito in legge 96/2017) che prevede il credito d’imposta del 75% sul valore incrementale degli investimenti nel limite massimo stabilito. Valore elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. Quindi per usufruire del credito d’imposta sarà necessario che il valore degli investimenti superi almeno l’1% gli investimenti effettuali l’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

(data)

02.09.2021


IL D.L. 73 del 25 maggio dispone le modalità attuative del Bonus 50% sulla pubblicità anche per il 2021 e il 2022

Per questi anni il credito d'imposta è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi, nonché agli enti non commerciali, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce il tetto di spesa per ciascuno degli anni 2020 e 2022. Per il 2021, la comunicazione telematica di prenotazione del bonus può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2021. Restano valide le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il primo e il 31 marzo 2021.

608. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

« 1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».





Cos'è il Bonus Pubblicità

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali: il cosiddetto Bonus pubblicità.

tax-credit-pubblicità-vademecum-del-16-giugno-2020.pdf

In riferimento alla disciplina del bonus pubblicità, riteniamo utile riepilogare le nuove regole introdotte dal Decreto Cura Italia limitatamente all'anno 2020.

L'articolo 98 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha infatti stabilito che, per il corrente anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non più sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

Con il DL Rilancio, il beneficio fiscale per le imprese che investono in pubblicità sui giornali e le radio TV locali e nazionali è stato ulteriormente rafforzato, portandolo dal 30 al 50% del valore dell’investimento. Il tetto di spesa è stato pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 40 destinati al settore editoriale e 20 a radio e tv.

Possono, pertanto, accedere all'agevolazione anche i soggetti che:

  • programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;

  • nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;

  • hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

In considerazione delle novità, è stata inoltre consentita la presentazione telematica della comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”) dal 1° al 30 settembre 2020.

Va precisato che:

  • le comunicazioni già presentate entro il 31 marzo restano valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà effettuato automaticamente sulla base delle nuove disposizioni;

  • in ogni caso, volendo ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020, sarà possibile sostituire la comunicazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.